Il Regolamento del Senato

Capo XV

Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Articolo 127 (1)

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purchè siano sottoscritti da otto Senatori.

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

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